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Federazione Provinciale dei Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario

Chi siamo

La Federazione dei Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario è la società di servizio che supporta nelle loro attività gli oltre 230 Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario della Provincia Autonoma di Trento. Una realtà centrale della vita economica e sociale locale, che opera complessivamente su circa un quarto (180.000 ha) della superficie territoriale provinciale. Di tutta la superficie irrigata in provincia di Trento, infatti, ben il 78% è irrigato a cura dei Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario.

Cosa facciamo

Come Federazione svolgiamo una attività essenziale nel supportare i consorzi nel loro impegno quotidiano, svolgendo i ruoli di associazione di rappresentanza e di assistenza, operando concretamente al loro fianco con servizi concreti (formazione, gestione tributi, sicurezza, adempimenti amministrativi, consulenze, ...) e impegno a tutela del loro ruolo. In questo modo i consorzi possono concentrarsi sulle loro attività precipue, ovvero la gestione del territorio e la realizzazione di opere e impianti irrigui, la viabilità rurale, gli acquedotti, le sistemazioni idraulico-agrarie, i riordini fondiari, e così via.

I consorzi

I Consorzi irrigui e di Miglioramento fondiario associati alla Federazione costituiscono una realtà estremamente peculiare della provincia di Trento, della sua storia e della sua autonomia. Ogni consorzio, generalmente di antica fondazione e radicato nella propria comunità (comune o frazione che sia), ha infatti una propria interna organizzazione democratica, che prevede un organo assembleare e un Consiglio direttivo, composto da associati del Consorzio. Si tratta quindi di organi di autogoverno del territorio, che, insieme alle A.S.U.C., ben rappresentano le tradizioni trentine in questo campo e sono degni eredi delle antiche Carte di Regola di origine feudale. Complessivamente, i consorzi gestiscono attualmente oltre un quarto del territorio provinciale e oltre il 78% della superficie irrigata della provincia, con costanti investimenti in infrastrutture e manutenzione. In questo modo la Provincia Autonoma di Trento può attualmente vantare una delle irrigazioni più moderne d'Italia, con la parte del leone rappresentata dall'irrigazione localizzata a goccia, gestita tramite sistemi di automazione e controllo.



Statuto sociale della "Federazione Provinciale dei Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario Societa' Cooperativa Consortile"

COMIFO continua l'attività della Federazione Provinciale dei Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario costituita il 8 settembre 1981 e riconosciuta quale "Associazione di rappresentanza, tutela e assistenza dei Consorzi di Miglioramento Fondiario" con deliberazione della Giunta Provinciale del 4 agosto 1989 n° 8842 in conformità alla Legge Provinciale 18 novembre 1988 n° 38.

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1: Costituzione e denominazione
E' costituita con sede nel Comune di Trento la Società Cooperativa consortile denominata "FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE". La Cooperativa, potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Art. 2: Durata
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3: Scopo mutualistico
La Società si propone, senza finalità speculative, di far partecipare i propri soci ai benefici della mutualità promuovendo, nel loro interesse, lo sviluppo dei Consorzi di Miglioramento Fondiario e coordinandone l'attività e definendone gli indirizzi strategici, ai fini di migliorare l'utilizzazione agricola e forestale, di favorire il riordino fondiario, la difesa del suolo e la regimazione delle acque.
Art. 4: Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico della Cooperativa, così come definito dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Società ha come oggetto:

  1. esplicare le funzioni di rappresentanza e di tutela anche di carattere legale, dei Consorzi nei confronti di Istituti, Enti e privati;
  2. prestare ai Consorzi soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi di elaborazione dati, con particolare riguardo all'assistenza amministrativa, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativa, tecnica ed economica;
  3. assistere i Consorzi soci nei rapporti con gli Enti Pubblici;
  4. promuovere corsi, studi, visite, al fine di acquisire informazioni su nuove tecnologie e per conseguire una maggiore preparazione e formazione professionale per i dirigenti, segretari e addetti dei Consorzi soci.
  5. svolgere tutte quelle attività che siano demandate da leggi o regolamenti;

La Società può inoltre compiere tutte le attività analoghe, affini o annesse alle precedenti, nonché operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie funzionali o utili al perseguimento dell'oggetto sociale.
La Società può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed
i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.
La Società, con riguardo alle attività contemplate nell'oggetto sociale, non potrà comunque esercitare attività di cui all'art. 1, Legge 23 novembre 1939 n. 1815, riservate a professionisti protetti, vale a dire attività per il cui esercizio è prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione.

TITOLO III - SOCI

Art. 5: Soci cooperatori
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci della Società i Consorzi di Miglioramento Fondiario e/o i Consorzi di Irrigazione di I° o II° grado nonché i Consorzi di Bonifica costituiti o riconosciuti in base al R.D. n. 215 del 13.2.1933 con sede in Provincia di Trento che ne facciano domanda, impegnandosi ad accettare tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dai regolamenti sociali.
Art. 6: Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

  1. la denominazione e la sede legale;
  2. la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
  3. l'impegno a rispettare lo statuto e a versare la quota sociale nonché il contributo associativo annuale;
  4. la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio d'Amministrazione determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'eventuale sovrapprezzo dovuto da parte dei nuovi soci all'atto dell'ingresso nella Cooperativa, in proporzione alle riserve sociali esistenti e risultanti dal bilancio medesimo. Delibera altresì sull'eventuale tassa di ammissione, quale contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento della Cooperativa, da determinarsi con cadenza annuale ed in misura fissa, a prescindere dall'ammontare del patrimonio sociale.

Art. 7: Diritti dei soci

I soci hanno diritto di:

  1. partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali;
  2. usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
  3. prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
  4. esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'elettorato passivo ed i diritti di cui al punto a) potranno essere esercitati qualora il socio sia iscritto al libro soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Art. 8: Doveri dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

  1. versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, il capitale sottoscritto;
  2. osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  3. assoggettarsi alle revisioni e ai controlli obbligatori istituiti dalla legge;
  4. concorrere alle spese per l'attività di tutela e rappresentanza nonché per i servizi generali con un contributo associativo annuale deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
  5. cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa;
  6. versare - ex art. 2615-ter C.C. - contributi in denaro a favore della società commisurati a quanto necessario per l'equilibrio della gestione.

Gli obblighi di cui al punto f) sono deliberati dall'assemblea dei soci.

Art. 9: Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società.

Art. 10: Recesso del socio
Il recesso è ammesso trascorsi due anni dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha accettato l'ammissione del socio. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Gli Amministratori devono esaminare la comunicazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
Art. 11: Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

  1. che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
  2. che si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o del contributo associativo annuale, qualora previsto, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa.

L'esclusione del socio diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci e determina la risoluzione dei rapporti mutualistici.

Art. 12: Delibere di recesso ed esclusione
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 13: Liquidazione
In tutti i casi in cui viene a cessare il rapporto sociale il socio ha diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 21, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 14: Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

  1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dalla quota versata dai soci cooperatori, eventualmente aumentata ai sensi dei successivi art. 15 e 16;
  2. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 16;
  3. dalla riserva straordinaria indivisibile;
  4. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.
Art. 15: Ristorni
L'organo amministrativo che redige il bilancio di esercizio, può apportare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle forme previste dall'art. 2545 sexies, u.c., del Codice Civile. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa e il socio stesso, secondo quando previsto in apposito regolamento.
Art. 16: Bilancio di esercizio

L'esercizio va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.
Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 C.C..

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

  1. a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
  2. al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
  3. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
  4. a riserva straordinaria ovvero alle altre riserve di cui alla lettera d) dell'art. 13;
  5. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

Art. 17: Organi

Sono organi della Società:

  1. l'Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Presidente;
  4. il Comitato per il controllo sulla gestione.
Art. 18: Assemblee
L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in territorio della Provincia di Trento.
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso comunicato ai soci per lettera o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
Art. 19: Funzioni dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea ordinaria:

  1. approva il bilancio annuale e decide circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
  2. elegge le cariche sociali determinandone gli eventuali compensi;
  3. approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste dall'art. 2521, u.c., del Codice Civile;
  4. approva gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
  5. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 15 del presente statuto;
  6. delibera sulla responsabilità degli Amministratori;
  7. fissa il sovrapprezzo per i nuovi soci;
  8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 16.
L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei soci anche per delega.
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data di richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- le deliberazioni sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- le altre materie indicate dalla legge.

Art. 20: Costituzione e quorum deliberativi
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti, anche per delega, almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia, anche per delega, il numero dei soci presenti aventi diritto al voto. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, anche per delega, almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, anche per delega, almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. Essa delibera con i due terzi dei voti rappresentati, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.
Art. 21: Elezione cariche sociali
L'elezione delle cariche sociali avviene con scrutinio segreto ed a maggioranza relativa. I soci che lo richiedono possono far verbalizzare l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.
Art. 22: Voto
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto nonché del contributo associativo annuale.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
Le votazioni si fanno per alzate di mano, con prova e controprova, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 21 per l'elezione delle cariche sociali.
Ogni Consorzio partecipa all'assemblea con un proprio rappresentate.
Ogni Consorzio può essere rappresentato in Assemblea dal suo Presidente, da un altro amministratore oppure da un socio munito di procura scritta.
Ogni Consorzio può farsi rappresentare da un altro Consorzio mediante delega scritta compilata in tutte le sue parti.
Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea e conservate agli atti. Non possono essere delegati né gli amministratori né i sindaci, né i soggetti previsti dall'art. 2372 C.C..
Ciascun socio non può rappresentare all'assemblea più di un altro socio.
Art. 23: Presidenza dell'Assemblea dei soci
L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario e di due scrutatori, anche non soci. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai due scrutatori. Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono obbligatorie per tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.
Art. 24: Consiglio di Amministrazione
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da 14 (quattordici) consiglieri, eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa di voti tra i Presidenti dei Consorzi soci. Almeno un terzo dei suoi componenti deve essere in possesso dei requisiti d'indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 2399 primo comma C.C..
Se necessario ai fini della composizione del Comitato di Controllo, può essere eletto amministratore anche un non socio iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
Decadono da membri del Consiglio di Amministrazione, salvo il disposto del comma precedente, coloro che non sono stati più rieletti Presidenti dei loro Consorzi.
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori si provvede alla sostituzione nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del Codice Civile, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Il Consiglio elegge il Presidente e uno o più vicepresidenti, di cui uno "vicario" con funzioni di sostituzione del Presidente.
La scelta dei membri del Consiglio sarà da farsi, per quanto possibile, in modo che in seno ad esso siano equamente rappresentati i vari settori e le varie zone della provincia dei Consorzi federati.
Al fine di salvaguardare le esigenze di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione in carica può presentare una lista di candidati da eleggere, fatta salva la facoltà di ciascun socio di presentare ulteriori candidature.
Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli Amministratori sono rieleggibili nei limiti stabiliti dalla legge.
Art. 25: Compiti degli Amministratori
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società. Il Consiglio potrà delegare parte dei suoi compiti a un Comitato Esecutivo la cui composizione e le cui competenze saranno stabilite dalla delibera istitutiva, ed il cui funzionamento segue le norme del Consiglio. Il Comitato Esecutivo dovrà riferire ogni tre mesi al Consiglio e al Comitato per il controllo sulla gestione sul generale andamento della gestione delegata e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo.
Art. 26: Convocazioni e deliberazioni
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri o dal Comitato per il controllo sulla gestione.
Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Comitato per il controllo sulla gestione di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
Le deliberazioni sono fatte risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore.
Art. 27: Compensi agli Amministratori
Spetta all'Assemblea fissare l'importo dei compensi per gli Amministratori nonché il compenso del soggetto deputato al controllo contabile. La remunerazione del Presidente, e degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 28: Presidente
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi grado e specie di giurisdizione.
Egli adempie alle funzioni demandate dalla legge e dallo Statuto, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente vicario.
Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.
La firma sociale spetta al Presidente o in sua assenza od impedimento al Vicepresidente vicario. La firma del Vice Presidente vicario costituisce di per se stessa attestazione dell'assenza o impedimento del Presidente.
La firma degli atti di ordinaria amministrazione può essere delegata dal Presidente su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione.
Art. 29: Direttore
Il Direttore della Società dirige e coordina l'attività della medesima; ha la responsabilità dei servizi e degli Uffici della Società; in esecuzione delle delibere del Consiglio assume e licenzia il personale; firma atti, contratti, documenti e corrispondenza della Società per delega del Presidente. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali.
Art. 30: Comitato per il controllo sulla gestione

Il Consiglio di amministrazione stabilisce il numero dei componenti del Comitato per il controllo sulla gestione e li nomina scegliendoli tra gli amministratori.
I membri del Comitato per il controllo sulla gestione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e non possono essere membri del Comitato Esecutivo. Ad essi non possono essere attribuite deleghe o cariche particolari, né essi possono svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.
Almeno uno dei componenti del Comitato per il controllo sulla gestione dev'essere iscritto nel Registro dei revisori contabili.
I membri del Comitato per il controllo sulla gestione durano in carica un triennio e sono rieleggibili nei limiti previsti dalla legge.

Il Comitato per il controllo sulla gestione:

  1. elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;
  2. vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
  3. svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile. Il Comitato per il controllo sulla gestione deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e dalla riunione deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti e trascritto nel libro dei verbali del Comitato di Controllo.

Le riunioni del Comitato sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. I membri del Comitato per il controllo sulla gestione devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Art. 31: Controllo contabile
Il controllo contabile è esercitato secondo quanto previsto dalle norme di legge in materia.
Art. 32: Probiviri
Qualsiasi vertenza che possa formare oggetto di transazione fra la Società e i Consorzi aderenti è sottoposta ad un Collegio dei Probiviri formato da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dal Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione della Provincia Autonoma di Trento. Il Collegio interviene per favorire l'amichevole composizione delle vertenze e la loro soluzione transattiva, in funzione arbitrale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33: Regolamenti
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.
Art. 34: Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione
E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Art. 35: Mutualità prevalente
La Cooperativa si propone di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli artt. 2512 e 2513 C.C.. La Cooperativa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità e si propone la gestione in forma d'impresa delle attività sopra precisate.
Art. 36: Scioglimento
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Art. 37: Adesione alla Federazione Trentina della Cooperazione.
La Società aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione.
Art. 38: Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle Società Cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società per azioni.
Trento, 24 febbraio 2007

Statuto

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